Ordinanza — n. 2452/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 12 dicembre 2024 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Trani del 7 novembre 2023 con cui Pellicano Giovanni era stato condannato alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in ordine a due reati di furto in abitazione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 2452/2026 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Trani del 7 novembre 2023 con cui Pellicano Giovanni era stato condannato alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in ordine a due reati di furto in abitazione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLICANO GIOVANNI nato a BARI il 06/07/1992 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 12 dicembre 2024 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Trani del 7 novembre 2023 con cui Pellicano Giovanni era stato condannato alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in ordine a due reati di furto in abitazione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato, considerato che l'applicazione della contestata recidiva era stata già esclusa nella prima decisione dal G.U.P. del Tribunale di Trani.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente