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Ordinanza — n. 2451/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for manifest illogical reasoning as generic and inadmissible under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2451/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Lupoli Antonio and Magnolo Salvatore inadmissible due to non-justifiable grounds. The defendants argued the lower court's reasoning regarding their criminal responsibility was illogical, but the court found their complaints too generic. Consequently, the appeals were rejected because they failed to specifically address the factual and legal arguments presented in the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.: Appeals must be specific and address the merits; generic complaints regarding the illogical nature of reasoning without pinpointing factual or legal errors are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeals inadmissible grounds manifest illogicality generic complaints procedural code criminal responsibility spending costs revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
I motivi proposti dai ricorrenti sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUPOLI ANTONIO nato a TARANTO il 17/11/1975 MAGNOLO SALVATORE nato a BARI il 26/12/1972 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'Il dicembre 2024 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Brindisi del 4 giugno 2019, unificati i reati con altri per cui vi era già stata sentenza di condanna, ha rideterminato la pena finale applicata a Lupoli Antonio in anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 450,00 di multa e a Magnolo Salvatore in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 900,00 di multa in ordine a reati di furto aggravato. Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensori, deducendo, con un'unica doglianza, manifesta illogicità della motivazione in ordine al disposto riconoscimento della loro responsabilità penale.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità degli imputati e la congruità della pena loro inflitta. I motivi proposti dai ricorrenti sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici ed aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Co