Cassation court dismisses appeals for excessive sentencing where penalty was within statutory minimums and average range.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by De Leo Daniele and Tedesco Deborah inadmissible. The appellants argued that the six-month prison sentences and €200 fines were excessive under Articles 62-bis, 99, and 133 of the Penal Code. The court ruled that detailed reasoning on sentencing criteria is only mandatory for penalties near the maximum or above average, which did not apply here as the sentences were within the median to minimum range.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis, 99, 133 cod. pen.; Detailed reasoning on sentencing criteria is required only when the penalty is near the maximum or exceeds the average, not for median or minimum sentences.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE LEO DANIELE nato a BRINDISI 18/02/1981 TEDESCO DEBORAH nato a BRINDISI il 23/09/1991 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 5 febbraio 2025 la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia del Tribunale di Brindisi del 20 febbraio 2019 con cui De Leo Daniele e Tedesco Deborah erano stati condannati alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuno in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen. Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con un'unica doglianza sostanzialmente coincidente, violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 99 e 133 cod. pen., lamentando l'eccessiva entità della pena irrogata.
2. I ricorsi devono esseri dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il