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Ordinanza — n. 2448/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds failing to specify factual and legal complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2448/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground of complaint was too generic and lacked specific factual or legal arguments. The appellant challenged a second-instance sentence that recognized a mitigating circumstance, arguing an erroneous application of law without detailing the error. The court ruled that the appeal violated procedural requirements by failing to adequately confront the lower court's reasoning, rendering it inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the ground of complaint is manifestly generic and aspecific, failing to pinpoint the reasons for grievance in fact and law or adequately confront the arguments of the impugned judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds Code of Criminal Procedure specific factual complaint legal argumentation truffa aggravata contraffazione di merci danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIPASQUALE MARCO nato a FOGGIA il 04/07/1980 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 18 dicembre 2024 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia del 17 ottobre 2023, ha rideterminato la pena inflitta a Dipasquale Marco, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alle contestate aggravanti, nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 60,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende