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Ordinanza — n. 2392/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of nullity exceptions via agreed sentencing settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2392/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it relied on arguments incompatible with the parties' agreed sentencing settlement. The appellant attempted to challenge the rejection of a probation request, but the court found that the agreed application of the penalty necessitated a waiver of all nullity exceptions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; In special proceedings, a settlement defining the trial outcome precludes the accused from raising in cassation the unjustified rejection of probation requests, as the agreed penalty application postulates a waiver of any nullity exceptions, even absolute ones, distinct from those regarding the plea bargain and consent.

Parole chiave

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agreed sentencing settlement waiver of nullity exceptions probation request rejection cassation inadmissibility special criminal proceedings rinuncia al dibattimento orale facoltà di astenersi dal testimoniare rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
artt. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761 - 02
(Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761 - 02) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIMAD ZAMRANI nato il 08/12/1988 avverso la sentenza del 24/01/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Aimad Zamrani; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità, risultato dell'accordo delle parti, e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso in relazione al reato di cui gli artt. 337 cod. pen. e altro; che, in tema di riti speciali, la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. (Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761 - 02) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera r latrice Il Presi