Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence citing insufficient grounds for inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Nicola Rella inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for the type of judgment under review. The lower court's plea bargain sentence relied on Article 129 of the Code of Criminal Procedure to establish that no grounds for acquittal existed, which the Court deemed sufficient given the clear factual elements of drug possession and trafficking identified in the indictment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; The appeal against a plea bargain judgment is inadmissible if the grounds do not comply with the specific rules for such appeals, as the statutory reference to Article 129 is sufficient to presume the judge verified and excluded acquittal grounds without requiring further analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RELLA NICOLA nato a ANDRIA il 26/08/1956 avverso la sentenza del 11/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; (",;/> visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di N. Rella; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso proposto da N. Rella deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illiceità della condotta di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti;
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera relatrice Il Preside