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Ordinanza — n. 2390/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of immediate legal qualification error under art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2390/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds did not meet the strict requirements for challenging a sentencing decision. The appellant argued for a different legal qualification of the drug offense and a lighter factual reconstruction based on quantity and packaging evidence. The court rejected this, ruling that the alleged qualification error was not immediately apparent from the indictment and relied on abstract arguments rather than specific, evident flaws.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 1 e 5, d.P.R. 309/1990: Appeals against sentencing decisions are only admissible if the legal qualification error is immediately evident and does not require abstract or evocative reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility de plano sentencing appeal legal qualification error immediate evidence drug trafficking offense atto sessuale con un detenuto sanzione penale commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Il ricorso è inammissibile non configurandosi, infatti, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, rispetto alla qualificazione ai sensi dell'art.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Il ricorso è inammissibile non configurandosi, infatti, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL GOURNADI KAMAL nato il 01/12/1988 avverso la sentenza del 19/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di El Gourrgadi K; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano.

1. Il ricorso proposto da El Gournadi Kamal deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Il ricorso è inammissibile non configurandosi, infatti, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, rispetto alla qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 cit. La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766) aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Nel caso in esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di là dell'enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, nella denuncia errori valutativi nella prospettazione di un'alternativa e più logica ricostruzione dei fatti del tutto infondati a stregua del dato quantitativo dello stupefacente (grammi 87 di sostanza tipo eroina e grammi 54,62 di cocaina) e del rinvenimento di materiale idoneo al confezionamento in dosi da destinare alla vendita a connotare la condotta in termini di minore gravità. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consiglie/yarelatrice