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Ordinanza — n. 2389/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding aggravated arson and violence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2389/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded when compared to the lower court's reasoning. The appellant, Russo, challenged a conviction for aggravated arson and violence where the court found his actions disproportionate to his intent to assert a right. The court affirmed the denial of suspended sentence due to the extreme violence and gratuitous nature of the conduct, including setting fire to the victim's car.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. pen.; Artt. 56-629 cod. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded when compared to the reasoning of the lower court, which has adequately weighed the defendant's arguments and the specific circumstances of the violence.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded grounds aggravated arson suspended sentence denial proportionality of violence Corte di Cassazione criminal liability tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. pen.
Artt. 56-629 cod. pen.
art. 393 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIANLUCA nato a BOLOGNA il 10/09/1971 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposto da G. Russo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati alla stregua della motivazione della sentenza impugnata che con argomentazioni non illogiche e adeguato confronto con le deduzioni difensive è pervenuta, in relazione al reato di cui all'art. 393 cod. pen., così riqualificato il fatto contestato ai sensi degli artt. 56-629 cod. pen., alla conferma della condanna del ricorrente ritenendo pienamente comprovato l'elemento psicologico del reato, sebbene l'imputato avesse già azionato il credito spettantigli dinanzi all'autorità giudiziaria, nonostante la gravità della violenza e l'intensità della minaccia verso la persona offesa che, per essere ricondotte alla fattispecie meno grave, non devono trasmodare in manifestazioni sproporzionate e gratuite, travalicanti il ragionevole intento di far valere un diritto e che, invece, nel caso in esame, per le modalità in concreto azionate anche appiccando fuoco all'auto della persona offesa, si erano sostanziate in una condotta oltremodo violenta e gratuita aspetto, questo, implicitamente valorizzato dalla Corte di merito che, ad onta della estinzione dei reati oggetto delle precedenti condanne, ha denegato all'imputato l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera relatrice Il Pres