Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of permitted grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Nicola Soragni inadmissible de plano. The appellant challenged a plea bargain sentence from the Bari Tribunal regarding drug possession and trafficking, arguing insufficient reasoning. The court ruled that the lower court's reference to Article 129 of the Code of Criminal Procedure was legally sufficient to establish the exclusion of acquittal grounds, rendering further analysis unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A reference to Article 129 of the Code of Criminal Procedure in a plea bargain sentence is sufficient to demonstrate the judge's verification and exclusion of acquittal grounds, without requiring additional detailed analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORAGNI NICOLA nato a BARI il 02/05/1993 avverso la sentenza del 30/06/2025 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; (7A visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di N. Soragni; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso proposto da Nicola Soragni deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illiceità della condotta di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti;
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera relatrice Il Prei