Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic assertions of responsibility defects without specific evidence analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's conviction for the crime in Article 73, paragraph 5, of D.P.R. 309/1990 was flawed due to generic assertions regarding responsibility defects. The court rejected this, noting the contested sentence actually provided a detailed, argumentative analysis of evidence rather than generic claims. Consequently, the court ruled that the appeal's arguments were legally impermissible in the jurisdictional review phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Appeals based on generic assertions of responsibility defects without specific reference to evidentiary analysis are inadmissible in the jurisdictional phase.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LERNIA MICHELE nato a TRANI il 03/09/1977 avverso la sentenza del 20/06/2025 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorsó di M. Di Lernia; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della sussistenza di vizi di motivazione in punto di responsabilità, aspetto che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare argomentato con riferimenti completi e puntuali alle evidenze di proava raccolte, del tutto genericamente contestati con il ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e 'della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera relatrice Il Presi nte