Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and merely assertive allegations of motivation defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Adriana Spina inadmissible and ordered her to pay court costs and a fine. Spina challenged a second-instance conviction for the crime under Article 316-ter of the Penal Code, arguing generic defects in the lower court's reasoning regarding her responsibility. The court rejected these grounds because the contested judgment provided complete and specific references to the evidence, rendering the appellant's vague and unsubstantiated claims legally insufficient for a cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and merely assertive of the existence of motivation defects, when the contested judgment has already provided complete and specific references to the evidence.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA ADRIANA nato a MOLITERNO il 08/07/1969 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Spina; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., proposto dal difensore di Adriana Spina, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente essertivi della sussistenza di vizi di motivazione in punto di responsabilità, aspetto che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare argomentato con riferimenti completi e puntuali alle evidenze di proava raccolte, del tutto genericamente contestati con il ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera elatrice Il Presi nte