Ordinanza — n. 2382/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLONNA SALVATORE CRISTIAN nato a VERCELLI il 30/04/1991 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S.C. Colonna; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi di ricorso avverso la sentenza con la quale, è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di calunnia (art. 368 cod. pen.), declinati sotto la denuncia del vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale nella valutazione delle prove, sono in realtà svolti in fatto e volti a sollecitare alla Corte di cassazione la rilettura delle risultanze di prova che, invece, la Corte di appello ha esaminato e ritenuto idonee a confermare la condanna esaminando anche gli aspetti, più propriamente in diritto, sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 368 cod. pen. in presenza della denuncia del numero degli assegni, di cui indicava i numeri seriali, alcuni dei quali, invece, già dati in pagamento a tale Chiavarini pochi giorni prima della proposizione della denuncia rendendo, così, configurabile, a carico della persona incolpata, il reato di furto o ricettazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 368 cod. pen; Ordinanza — n. 2382/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Colonna; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi di ricorso avverso la sentenza con la quale, è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di calunnia (art. 368 cod. pen.), declinati sotto la denuncia del vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale nella valutazione delle prove, sono in realtà svolti in fatto e volti a sollecitare alla Corte di cassazione la rilettura delle risultanze di prova che, invece, la Corte di appello ha esaminato e ritenuto idonee a confermare la condanna esaminando anche gli aspetti, più propriamente in diritto, sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 368 cod. pen. in presenza della denuncia del numero degli assegni, di cui indicava i numeri seriali, alcuni dei quali, invece, già dati in pagamento a tale Chiavarini pochi giorni prima della proposizione della denuncia rendendo, così, configurabile, a carico della persona incolpata, il reato di furto o ricettazione.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLONNA SALVATORE CRISTIAN nato a VERCELLI il 30/04/1991 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S.C. Colonna; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi di ricorso avverso la sentenza con la quale, è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di calunnia (art. 368 cod. pen.), declinati sotto la denuncia del vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale nella valutazione delle prove, sono in realtà svolti in fatto e volti a sollecitare alla Corte di cassazione la rilettura delle risultanze di prova che, invece, la Corte di appello ha esaminato e ritenuto idonee a confermare la condanna esaminando anche gli aspetti, più propriamente in diritto, sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 368 cod. pen. in presenza della denuncia del numero degli assegni, di cui indicava i numeri seriali, alcuni dei quali, invece, già dati in pagamento a tale Chiavarini pochi giorni prima della proposizione della denuncia rendendo, così, configurabile, a carico della persona incolpata, il reato di furto o ricettazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consi