Italian Court dismisses appeal on evasion charges as grounds are inadmissible fact-based arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Matteo Cartanese inadmissible regarding his conviction for evasion under Article 385 of the Penal Code. The appellant argued for alternative sentencing and excluded recidivism, but the court found these grounds were merely factual reiterations of the first-instance judgment rather than legal questions suitable for review. Consequently, the appeal was rejected because the lower court had already provided sufficient reasoning on the defendant's personality and the concrete details of the offense, rendering further scrutiny unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when the grounds raised are purely factual assessments of the defendant's personality or the specific circumstances of the crime, which fall within the exclusive jurisdiction of the trial court and do not constitute a question of law.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTANESE MATTEO nato a SAN SEVERO il 11/08/1979 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di M. Cartanese; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché svolti in fatto, quello sulla corretta identificazione dell'imputato, e meramente riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado, disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello che, ai fini del diniego di applicazione della pena sostitutiva, hanno evidenziato le concrete modalità del fatto e il negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, gravato di numerosi precedenti, giudizio sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione.
Non è deducibile il motivo di ricorso sulla esclusione della recidiva perché non devoluto ai giudici di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera relatrice Il Presi