Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic responsibility claims and improper sentencing re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding criminal responsibility and requested the application of mitigating circumstances while excluding recidivism. The court rejected these arguments as generic attempts to re-evaluate the sentencing judgment, which is reserved for the trial court under Article 133 of the Criminal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals challenging the substantive finding of criminal responsibility or requesting a re-evaluation of mitigating circumstances and recidivism are inadmissible in the Court of Cassation as they constitute an improper attempt to re-evaluate the sentencing judgment.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLO' FEDERICO RAFFAELE nato a CATANIA il 23/05/1971 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di F.R. Nicolò; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., è inammissibile: il motivo in punto di responsabilità è generico e propone la rilettura delle risultanze probatorie logicamente valutate dalla Corte di merito per ritenere sussistente l'elemento materiale e quello psicologico del reato.
I motivi di ricorso sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e mancata esclusione della recidiva non sono consentiti in sede di legittimità perché finalizzati ad una rivalutazione del trattamento punitivo che, previo adeguato esame delle deduzioni difensive, i giudici del merito hanno ritenuto congruo evidenziando aspetti significativi non solo della gravità del fatto ma anche della capacità a delinquere dell'imputato, argomentazioni che non denotano alcuna illogicità e complete, con riguardo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera re trice Il