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Ordinanza — n. 2379/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic responsibility claims and improper sentencing re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2379/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding criminal responsibility and requested the application of mitigating circumstances while excluding recidivism. The court rejected these arguments as generic attempts to re-evaluate the sentencing judgment, which is reserved for the trial court under Article 133 of the Criminal Code.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals challenging the substantive finding of criminal responsibility or requesting a re-evaluation of mitigating circumstances and recidivism are inadmissible in the Court of Cassation as they constitute an improper attempt to re-evaluate the sentencing judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic responsibility claim sentencing re-evaluation mitigating circumstances exclusion recidivism argument Article 133 Criminal Code Court of Cassation jurisdiction ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Nicolò; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 337 cod. pen
Nicolò; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLO' FEDERICO RAFFAELE nato a CATANIA il 23/05/1971 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di F.R. Nicolò; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., è inammissibile: il motivo in punto di responsabilità è generico e propone la rilettura delle risultanze probatorie logicamente valutate dalla Corte di merito per ritenere sussistente l'elemento materiale e quello psicologico del reato.

I motivi di ricorso sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e mancata esclusione della recidiva non sono consentiti in sede di legittimità perché finalizzati ad una rivalutazione del trattamento punitivo che, previo adeguato esame delle deduzioni difensive, i giudici del merito hanno ritenuto congruo evidenziando aspetti significativi non solo della gravità del fatto ma anche della capacità a delinquere dell'imputato, argomentazioni che non denotano alcuna illogicità e complete, con riguardo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera re trice Il