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Ordinanza — n. 2378/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to non-deducible arguments regarding sentencing and agreement terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2378/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Makil Hamza and Makil Younes inadmissible de plano. The appellants challenged the sentencing and the agreement reached with the prosecution, arguing issues regarding the penalty determination and lack of proper motivation. The court rejected these claims because they were incompatible with the already settled sanctioning agreement and did not constitute a new illegal penalty.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d. PR. 309/1990; Art. 366 c.p.p.: Appeals challenging a settled sanctioning agreement on grounds of non-deducible arguments regarding the penalty or motivation are inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible de plano settled sanctioning agreement non-deducible arguments penalty determination Corte di Cassazione commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d. PR. 309/1990
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAKIL HAMZA nato a AVERSA il 24/12/1998 MAKIL YOUNES nato il 11/05/1989 avverso la sentenza del 20/06/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Makil Hamza e Makil Younes; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché proposti per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, risultato dell'accordo delle parti, e alla determinazione della pena, non involgente pena illegale, e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.

PR. 309/1990; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera atrice Il Presi nte