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Ordinanza — n. 2376/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to abstract legal qualification errors and lack of immediate factual basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2376/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeals by Gzirti El H. and Hamza Baata inadmissible de plano. The applicants argued for a different legal qualification of the drug possession facts and contested the court's assessment of the quantity involved. The court rejected these grounds because the appeals relied on abstract legal errors and factual evaluations that were not immediately apparent from the indictment or the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. 309/1990: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if they rely on abstract legal qualifications or factual assessments not immediately evident from the indictment.

Parole chiave

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inadmissibility de plano erronea qualificazione giuridica omessa motivazione ricorso per cassazione d.P.R. 309/1990 codice di procedura penale immediatezza palese reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
I ricorsi sono, infatti, inammissibili non configurandosi se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, rispetto alla qualificazione ai sensi dell'art.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
I ricorsi sono, infatti, inammissibili non configurandosi se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GZIRTI EL HOUSSIENE (CUI 07000D5) nato il 02/06/2003 BAATI HAMZA (CUI 07000CZ) nato il 17/04/2003 avverso la sentenza del 04/06/2025 del GIP TRIBUNALE di BIELLAudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Gzirti El H. e Hamza B.; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i ricorsi, proposti con comuni motivi, devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

I ricorsi sono, infatti, inammissibili non configurandosi se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, rispetto alla qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 cit. e il vizio di omessa motivazione in punto di responsabilità. La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo, in particolare, escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766) aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Nel caso in esame la stessa struttura dei motivi di impugnazione si risolve, al di là dell'enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, nella denuncia errori valutativi nella prospettazione di un'alternativa e più logica ricostruzione dei fatti del tutto infondati a stregua del dato quantitativo dello stupefacente (in particolare cocaina) rinvenuta indosso all'imputato Gzirti o, comunque, nella disponibilità di Hamza Baata, condotta inidonea a connotare il fatto in termini di fattispecie di lieve entità e che denota la immediata responsabilità degli imputati trovati in possesso delle stupefacente.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera relatric