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Ordinanza — n. 2375/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to arguments incompatible with settled sentencing agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2375/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared Danilo D'Angelo's appeal inadmissible de plano. The appellant challenged a sentencing agreement reached with the prosecution, arguing issues regarding the court's motivation on liability. The court rejected this because the arguments were incompatible with the parties' prior settlement and implied the defendant's consent to the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 1 e 80 comma 2 d. PR. 309/1990; An appeal challenging a sentencing agreement is inadmissible if the grounds are incompatible with the settled terms and presuppose the defendant's consent to the conviction.

Parole chiave

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sentencing agreement inadmissible appeal de plano dismissal criminal liability consent to conviction risarcimento contrattuale del danno sanzioni pecuniarie responsabilità disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 1 d. PR. 309/1990
Art. 80 comma 2 d. PR. 309/1990
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO DANILO nato a ROMA il 20/05/1993 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di D. D'Angelo; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso proposto da Danilo D'Angelo deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità, risultato dell'accordo delle parti, e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.

PR. 309/1990; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consiglir relatrice Il Presi ente