Criminal appeal dismissed for genericity and manifest unfoundedness regarding necessity defense in escape case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the genericity and manifest unfoundedness of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for a state of necessity, claiming he fled only to smoke a cigarette, while the lower court had already thoroughly examined the evidence supporting the accused's responsibility for the escape under Article 385 of the Penal Code. The court ruled that these were factual evaluations regarding the material conduct already logically assessed by the appellate court, making them non-reassessable at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; The grounds of appeal must be specific and substantiated; generic assertions that merely repeat the lower court's factual findings without new evidence or legal argumentation are inadmissible as they do not justify a reassessment of facts already logically evaluated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINEZ OVALLE PEDRO JOSE nato il 02/02/1988 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso 0.P.J Martinez; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha diffusamente esaminato le risultanze probatorie che deponevano per la responsabilità dell'imputato in relazione al delitto di evasione (art. 385 cod. pen.) escludendo la ricorrenza dello stato di necessità dedotto sul rilievo che l'imputato si era allontanato "per fumare una sigaretta".
Si tratta, pertanto, di valutazioni in fatto, relative alla ricostruzione della condotta materiale, non suscettibili di rivalutazione in questa sede, perché logicamente valutate. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera re atrice Il Pres,j9ente