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Ordinanza — n. 2372/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded due to prior qualification under Art. 73, comma 5, DPR 309/1990.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2372/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Aida Giannetti inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal's grounds generic and unfounded because the crime attributed to the appellant had already been qualified under Article 73, paragraph 5, of D.P.R. n. 309 of 1990. Consequently, the appeal was rejected without substantive examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal is inadmissible if its grounds are generic and unfounded, particularly when the legal qualification of the crime has already been established by a prior judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded prior qualification DPR 309 1990 procedural costs Cassa delle ammende motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNETTI AIDA nato a TARANTO il 18/10/1971 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Giannetti A.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; Ritenuto, che il motivo di ricorso, è generico e manifestamente infondato poiché il reato ascritto alla ricorrente è già stato qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consiglier ìlatrice Il Pre ente