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Ordinanza — n. 2371/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded due to lack of factual connection to lower court's drug trafficking finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2371/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were deemed generic stereotypes lacking any factual connection to the lower court's decision. The court ruled that the appeal failed because it did not engage with the specific evidence proving the appellant's drug trafficking conduct.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and manifestly unfounded, consisting merely of stereotyped statements without a factual link to the contested judgment.

Parole chiave

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generic appeal grounds manifestly unfounded drug trafficking conviction procedural inadmissibility stereotyped arguments Cassation review procedural costs imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAREH MOHAMED ALI nato il 16/10/2005 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso Bareh M. A.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; Ritenuto, che il motivo di ricorso, è generico e manifestamente infondato poiché le censure proposte risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera relatrice Il Pr dente