Italian Court dismisses appeal on drug trafficking charges for generic grounds lacking specific legal comparison.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Antonio Gravina and Annamaria Amici inadmissible regarding their conviction for drug trafficking. The appellants argued that the lower court failed to qualify the act under specific provisions of the Drug Trafficking Law, claiming the non-occasional nature of their conduct should not preclude a 'small-scale' classification. The court rejected these arguments as intrinsically generic because they did not logically contradict the first-instance judgment's detailed findings on the quantity of cocaine, the presence of precision scales, and the existence of accounting records within their shared residence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 1 e 5, d.P.R. 309/1990; The grounds for appeal alleging a failure to qualify the act as small-scale trafficking due to the non-occasional nature of the conduct are inadmissible if they are intrinsically generic and fail to logically contradict the factual and legal reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRAVINA ANTONIO nato a PALERMO il 14/10/1961 AMICI ANNAMARIA nato a ROMA il 24/02/1979 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi proposti da A. Gravina e A. Amici; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i comuni motivi comuni dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, relativi alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit. non essendo ostativa alla qualificazione come piccolo spaccio la non occasionalità della condotta, risultano intrinsecamente generici e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato non solo il dato quantitativo dello stupefacente (gr. 74 ca. di cocaina divisa in dosi) ma altre circostanze del fatto (il possesso di un bilancino di precisione e di un foglietto contenente la contabilità dell'attività di spaccio svolta nella comune abitazione degli imputati, il cui contenuto è descritto a pag. 3 della sentenza di primo grado con riferimento a quantitativi e somme non minimali) e, quindi, circostanze e modalità dei fatti che non illogicamente sono stati ricondotti ad un' attività di spaccio affatto lieve;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Con