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Ordinanza — n. 2368/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses generic appeal for lack of specific argumentation regarding liability and sanctions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2368/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and failed to address the specific arguments used by the lower court to impose the penalty. The appellant, Simone Pepe, challenged the April 2025 judgment from the Rome Court of Appeal on broad issues of liability and sanctioning treatment without engaging with the merits. Consequently, the court rejected the request and ordered Pepe to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must specifically confront the arguments relied upon by the court of first instance; generic complaints regarding liability or sanctions without engaging with the specific reasoning of the lower judgment render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity procedural dismissal Cassation review motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE SIMONE nato a ROMA il 25/01/1979 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Pepe; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; I motivi di ricorso proposti sono generici in punto di responsabilità e trattamento sanzionatorio e non si confrontano con le argomentazioni che i giudizi di merito hanno posto a fondamento della condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consiglier. latrice Il Pr9idente