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Ordinanza — n. 2367/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenges to drug trafficking classification and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2367/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Chetan Andrei Florin inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly classified the drug offense as 'small-scale trafficking' by ignoring the total quantity of hashish and marijuana, packaging materials, and police operation details. The court rejected these claims as generic and unsupported by the evidence, noting that no positive mitigating factors were proven to justify the denial of generic mitigating circumstances based on age and lack of prior record.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 360, n. 1, lett. a, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and contradicted by the proven facts established in the contested judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility small-scale drug trafficking manifestly unfounded grounds generic mitigating circumstances drug quantity assessment commisurazione della pena minorile adeguamento della pena gioventù

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 360, n. 1, lett. a, c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHETAN ANDREI FLORIN nato il 01/07/1998 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di F.A. Chetan; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; Ritenuto, che è manifestamente infondato e smentito dalle risultanze di prova richiamate nella sentenza impugnata, il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Il ricorrente sostiene che si sia in presenza di piccolo spaccio omettendo di confrontarsi con il complessivo compendio probatorio e indiziario valorizzato dalla Corte di merito (il dato quantitativo dei stupefacenti, hashish e marijuana, detenuti; il possesso di materiale atto al confezionamento in dosi; le circostanze dell'operazione di polizia che ne segnalavano la presenza in luogo di spaccio), elementi che ha ragionevolmente hanno fondato le conclusioni della Corte di merito su una dimensione dello spaccio non riconducibile al cd. piccolo spaccio;

Ritenuto che è generico e manifestamente infondato anche il motivo di ricorso sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche denegate non essendo acquisiti elementi positivamente apprezzabili tali non potendo considerarsi la giovane età e lo stato di incensuratezza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera reltrìce Il prs