Ordinanza — n. 2366/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO MASSIMILIANO nato a NETTUNO il 22/07/1974 avverso la sentenza del 28/05/2025 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di M. D'Angelo; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso proposto da Massimiliano D'Angelo deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità, risultato dell'accordo delle parti, e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 2366/2026 — snpen · Corte di Cassazione: D'Angelo; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso proposto da Massimiliano D'Angelo deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità, risultato dell'accordo delle parti, e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO MASSIMILIANO nato a NETTUNO il 22/07/1974 avverso la sentenza del 28/05/2025 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di M. D'Angelo; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso proposto da Massimiliano D'Angelo deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità, risultato dell'accordo delle parti, e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.
PR. 309/1990; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera relatrice Il Presi nte