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Ordinanza — n. 2365/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on evasion charges, rejecting request to re-evaluate evidence regarding mental state.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2365/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Carta inadmissible regarding charges of evasion under Article 385 of the Penal Code. The appellant argued that the lower court incorrectly assessed the psychological element of the crime, claiming he lacked the intent to leave his home due to health reasons. The court rejected this, stating the appeal sought a factual re-evaluation rather than correcting a legal error, as the evidence clearly showed the appellant was caught on the street without valid justification.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal alleging a violation of law or lack of motivation is inadmissible if it merely seeks a re-evaluation of factual findings and evidence assessment by the trial court.

Parole chiave

Generato dall'IA
evasion crime psychological element inadmissible appeal factual re-evaluation Article 385 Penal Code Article 366 Code of Criminal Procedure Corte di Cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Carta; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
Carta; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTA ROBERTO nato a SASSARI il 24/11/1988 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di R. Carta; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile perché dietro l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, è volto a conseguire una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie, oggetto di non illogica valutazione da parte dei giudici di merito che hanno ritenuto integrata la condotta di evasione escludendo, in ragione delle concrete modalità del fatto, la ricorrenza di elementi idonei ad elidere la volontà e consapevolezza dell'allontanamento dal domicilio, del tutto genericamente giustificato da motivi di salute (l'imputato veniva sorpreso in strada mentre, a suo dire, faceva rientro a casa dopo essere stato presso il Pronto Soccorso ove, però, non era stato visitato);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera r trice Il Presi ente