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Ordinanza — n. 2363/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for unfounded grounds regarding assault on a public official.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2363/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alfio Sambasile inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The appellant challenged a second-instance judgment rejecting a defense of nullity regarding the right to defense and the constitution of the crime of insult under Article 341-bis of the Penal Code. The court upheld the lower court's reasoning, noting that the second-instance court correctly dismissed the defense of nullity because the scheduled hearing did not require prior notice to the appointed defense lawyer, and the court also rejected the assault claim as the offensive expressions were not sufficiently audible to the public official present.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; Art. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if proposed for manifestly unfounded reasons, and the right to defense does not extend to notifying the defense lawyer of hearings scheduled after the initial procedural relationship is established.

Parole chiave

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inadmissible appeal assault public official right to defense notice of hearing manifestly unfounded omissione del ministero pubblico oltraggio alla corte rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
Sambasile; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso, in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e manifestamente infondati.
Art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Corretta, e in linea con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, è la decisione della Corte di merito nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa dell'imputato (art. 178, lett.
Art. 179 cod. proc. pen.
art. 341-bis cod. pen
Sambasile; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso, in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e manifestamente infondati.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828
di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMBASILE ALFIO nato a LENTINI il 28/08/1963 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Sambasile; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso, in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e manifestamente infondati. Corretta, e in linea con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, è la decisione della Corte di merito nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa dell'imputato (art. 178, lett.

c) e 179 cod. proc. pen.) non essendo stato dato avviso al difensore di fiducia dell'udienza del 18 luglio 2022. Tale udienza, infatti, veniva fissata in prosieguo e, pertanto, alcun avviso spettava al difensore di fiducia nominato dopo che la citazione a giudizio dell'imputato e la regolare costituzione del rapporto processuale era già stata verificata all'udienza del 5 giugno 2020: legittimamente, pertanto, l'udienza del 18 luglio 2022 si è tenuta alla presenza del difensore di ufficio, nominato per la mancata comparizione di quello di fiducia dell'imputato. Anche il secondo motivo di ricorso è generico e non si confronta — se non in termini assertivi- con la motivazione della sentenza impugnata (pag.

5) in cui si dà atto della presenza di più persone (diversi detenuti) che avevano assistito ai fatti svoltisi all'uscita del locale doccia e nei pressi delle celle. Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen. è sufficiente, infatti, che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera reliat '