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Ordinanza — n. 2362/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of immediate obviousness in legal qualification error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2362/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gaetano Barilari inadmissible de plano. The appellant argued for an erroneous legal qualification of the drug offense and omitted motivation, but the Court found these grounds insufficient under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The decision held that the alleged qualification error was not immediately obvious from the indictment and relied on factual assessments not evident in the initial charges.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal against a sentencing decision is admissible only if the legal qualification error is immediately obvious and distinct from the charge, excluding appeals based on abstract evocations or factual re-evaluations.

Parole chiave

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inadmissibility de plano erronea qualificazione giuridica omessa motivazione art. 448 c.p.p. immediate obviousness drug trafficking offense Cassazione appeal reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Il ricorso è inammissibile non configurandosi, infatti, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, i vizi di omessa motivazione su cause di proscioglimento e la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Il ricorso è inammissibile non configurandosi, infatti, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, i vizi di omessa motivazione su cause di proscioglimento e la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARILARI GAETANO nato a CROTONE il 15/08/1984 avverso la sentenza del 18/06/2025 del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; //I visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di G. Barilarii udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano;

1. Il ricorso proposto da Gaetano Barilari deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Il ricorso è inammissibile non configurandosi, infatti, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, i vizi di omessa motivazione su cause di proscioglimento e la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, rispetto alla qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 cif.

La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766) aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Nel caso in esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di là dell'enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, nella denuncia errori valutativi nella prospettazione di un'alternativa e più logica ricostruzione dei fatti del tutto infondati a stregua del dato quantitativo dello stupefacente, spontaneamente consegnato all'atto della perquisizione (grammi 160 ca. di cocaina), e, quindi, nella disponibilità dell'imputato che lo deteneva a fini di cessione. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera latrice