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Ordinanza — n. 2359/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against conviction for escape, ruling violation of work location constitutes escape not procedural breach.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2359/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for escape under Article 385 of the Penal Code. The appellant argued that leaving the authorized work location merely violated procedural rules under Article 276 of the Code of Criminal Procedure, but the court rejected this distinction. The court held that violating the obligation to remain at the authorized workplace constitutes the substantive crime of escape, while the appellant's claim of staying at home was unsupported by evidence.

Regesto Legislator

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Art. 385, comma 3, cod. pen.; Art. 276 cod. proc. pen.: Violation of the obligation to remain at the authorized workplace by a detainee under house arrest constitutes the crime of escape under Article 385, not a procedural breach under Article 276.

Parole chiave

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escape from house arrest authorized workplace violation procedural breach distinction detention regime rules Cassazione inadmissibility rischio di soggiorno illegale omissione illecita di raggiungere il corpo lavoro a domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 385, comma 3, cod. pen.
Zambonini; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod.
Art. 276 cod. proc. pen.
pen.) e non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, apprezzabile e sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen. (Sez.
art. 385 cod. pen
Zambonini; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod.
art. 276 cod. proc. pen
pen.) e non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, apprezzabile e sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 10082 del 08/02/2005, Cuccu, Rv. 231177
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMBONINI SEBASTIANO nato a NARDO' il 08/11/1995 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Zambonini; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché svolti in fatto e manifestamente infondati in quanto incentrati sulla circostanza che l'allontanamento dal domicilio, in entrambe le circostanze che formano oggetto della contestazione, integrerebbe, al più, la violazione di cui all'art. 276 cod. proc. pen.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che integra gli estremi del reato di evasione (art. 385 cod. pen.) la condotta del detenuto agli arresti domiciliari che si allontani dal luogo in cui è autorizzato a svolgere l'attività lavorativa, considerato che detta autorizzazione non sospende il "regime" del detenuto ma muta semplicemente il luogo in cui l'interessato è assoggettato agli arresti domiciliari, con la conseguenza che la violazione dell'obbligo di permanenza nel posto di lavoro autorizzato integra il reato di evasione (art. 385, comma terzo, cod. pen.) e non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, apprezzabile e sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10082 del 08/02/2005, Cuccu, Rv. 231177), che fa riferimento solo alle prescrizioni accessorie al divieto di allontanamento dal luogo in cui la misura degli arresti donniciliari ha luogo ovvero, come evincibile dalla stessa sentenza richiamata nei motivi di ricorso, alla violazione di divieti "ulteriori" rispetto a quello che consiste nell'in se della misura quale l'obbligo di permanenza nel domicilio.

E' rimasta del tutto sfornita di prova l'allegazione dell'imputato della sua permanenza in casa, al momento del controllo, non avendo udito il suono del citofono al quale, lungamente, i verbalizzanti avevano suonato per verificare se l'imputato si trovasse in casa, senza ottenere risposta. Si rivela generico anche il motivo di ricorso sul diniego di applicazione delle generiche, giustificato nella sentenza impugnata con il riferimento ai numerosi e anche specifici precedenti Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dellg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera DEP2I.TPI