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Ordinanza — n. 2356/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of acquittal grounds under plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2356/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luca Rendina's appeal inadmissible de plano for failing to cite specific grounds. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, arguing a procedural error. The court ruled that by waiving acquittal grounds in the second instance to reach a plea agreement, the appellant precluded any further review of those specific issues in the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: When an accused waives grounds for acquittal in the second instance to conclude a plea agreement, such waiver acts as a preclusive bar preventing the filing of a cassation appeal based on those same grounds.

Parole chiave

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waiver of acquittal grounds plea agreement preclusion second instance waiver cassation inadmissibility procedural preclusion effect rinuncia al diritto rinuncia all'eredità revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rendina; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..
Art. 129 cod. proc. pen.
E', infatti, indeducibile il motivo di ricorso, peraltro genericamente formulato, con il quale il ricorrente censura la mancata decisione di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., trattandosi di motivo che esula da quelli proponibili avverso la sentenza pronunziata ai sensi dell'art.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
E', infatti, indeducibile il motivo di ricorso, peraltro genericamente formulato, con il quale il ricorrente censura la mancata decisione di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., trattandosi di motivo che esula da quelli proponibili avverso la sentenza pronunziata ai sensi dell'art.
art. 599- bis cod. proc. pen
pen., trattandosi di motivo che esula da quelli proponibili avverso la sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENDINA LUCA nato a OSTUNI il 12/08/1985 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di L. Rendina; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. E', infatti, indeducibile il motivo di ricorso, peraltro genericamente formulato, con il quale il ricorrente censura la mancata decisione di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., trattandosi di motivo che esula da quelli proponibili avverso la sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. perché l'imputato ha rinunciato ai motivi di impugnazione, proposti in appello in punto di responsabilità in funzione dell'accordo sulla pena, la cui determinazione ha concordato con la parte pubblica, così circoscrivendo il potere decisorio del giudice dell'impugnazione.

Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che appare congruo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consig rel