Cassation court dismisses appeal as generic arguments fail to challenge specific sentencing rationale regarding aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to meet the strict requirements of the principle of legality. The appellant argued against the conviction for evasion, but the court found the arguments generic and unsupported by the specific facts. The decision relied on the lower court's detailed reasoning that highlighted the defendant's prior record of threats and resistance to public officials as evidence of intense intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in cassation must be specific and grounded in the facts; generic arguments challenging the application of mitigating or aggravating circumstances are inadmissible when the lower court has clearly articulated its reasoning based on the intensity of the intent.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAJRUSI BAJRAN nato il 15/10/1989 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di B. Bajrusi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati in relazione alla misura di applicazione delle circostanze attenuanti generiche: le argomentazioni difensive si scontrano, infatti, con la motivazione della sentenza impugnata che, invece, ha valorizzato, ai fini della misura leggermente superiore ad un terzo, la circostanza che l'imputato abbia riportato ulteriore condanna per reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, e, dunque, valorizzando l'intensità del dolo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 Il Consigliere relatore Il Prelen