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Ordinanza — n. 2351/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and irrelevant remission of charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2351/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for threatening behavior, claiming the conduct was merely hostile expression and that the victim's remission of charges should have mitigated the penalty. The court rejected these arguments, finding the facts constituted actual threats and obstruction rather than mere sentiment, and noting the victim's remission was legally irrelevant to the criminal liability.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Mere expressions of hostility do not constitute criminal threats, and the remission of a private prosecution does not preclude the application of statutory aggravating circumstances based on prior convictions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility threats versus hostility remission of charges relevance aggravating circumstances recidivism Court of Cassazione jurisdiction reati contro la pubblica autorità minaccia contro le autorità minaccia all'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Mazzotta; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 336 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 336 cod. pen
Mazzotta; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOTTA MAURIZIO nato a LECCE il 09/11/1956 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di M. Mazzotta; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, con riferimento alla condotta del ricorrente (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) affatto riconducibili alla mera espressione di sentimenti ostili verso l'operante (ausiliario del traffico), perché, invece, risoltisi in atteggiamenti minacciosi e ostruzionistici all'operazione di controllo, come risultante dalle dichiarazioni risultanti dalla relazione di servizio redatta in occasione del controllo e dalle dichiarazioni dei testi presenti (in particolare Luigi Cattolico, sentito in dibattimento) essendo, viceversa, irrilevante la intervenuta remissione di querela proposta dalla persona offesa dal reato; generico e manifestamente infondato anche il motivo di ricorso su presunte carenze della motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, aspetto che, invece, la Corte di merito ha esaminato ritenendo che le precedenti condanne dell'imputato per il medesimo reato, divenute irrevocabili in epoca prossima alla data di commissione del reato, deponessero in senso negativo nel giudizio sulla personalità dell'imputato (anche tenuto conto che non era stato applicato l'aumento per la recidiva specifica e reiterata contestatagli).

Il motivo di ricorso sul punto è, dunque, volto a sollecitare al giudice di legittimità l'esercizio di poteri tipicamente discrezionali dei quali la Corte di appello ha dato congrua motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigli rel