Italian Court dismisses appeals against drug trafficking sentence for generic grounds lacking legal basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Martellucci and Pistillo inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued that the conviction for drug trafficking was legally flawed, but the court found their reasons generic and unsupported by the lower court's detailed reasoning. The decision upheld the original sentence because the specific circumstances of the crime, such as the use of surveillance cameras and weapons, justified the penalty despite the defendants' lack of remorse.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: Appeals based on generic grounds regarding the qualification of facts are inadmissible in the court of cassation if the lower court's reasoning sufficiently addresses the specific circumstances and modalities of the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARTELLUCCI GIUSEPPE nato a SAN SEVERO il 15/07/1995 PISTILLO FABIO MICHELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 08/03/2003 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e la memoria difensiva proposti da G. Martellucci e F.M. Pistillo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i comuni motivi comuni dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit., non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato non solo il dato quantitativo degli stupefacenti detenuti, di varia qualità, ma, soprattutto, che la circostanza che gli imputati svolgessero l'attività di spaccio in un locale appositamente attrezzato, munito di telecamere di sorveglianza e presidiato con la violenza (nel locale era presente un tirapugni e nel borsello del Martellucci veniva trovata anche un'arma) e, quindi, circostanze e modalità dei fatti che non illogicamente sono stati ricondotti ad un attività di spaccio affatto lieve, circostanze che, senza cadute logiche, sono state ritenute ostative, nonostante la incensuratezza dei ricorrenti, a ritenere adeguata ai fini di rieducazione, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, non essendo provata la rescissione dei legami con il più ampio contesto di spaccio in cui la condotta doveva inscriversi;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigli