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Ordinanza — n. 2347/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for rehearing facts and sentencing in criminal trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2347/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the first-instance judgment's findings on liability and sentencing were flawed, but the Court held that re-examining evidence and sentencing details violates the principle of finality in criminal proceedings. Since the lower court provided exhaustive and logical reasoning on both liability and the calculation of the penalty, the Court refused to intervene in matters reserved for the trial judge's discretion.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they seek a re-evaluation of facts or a re-examination of the sentencing discretion exercised by the trial court, provided the lower judgment is sufficiently motivated.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility rehearing of facts prohibited sentencing discretion review finality of criminal judgment Italian Supreme Court procedure recidiva nell'infrazione aiuto all'evasione di detenuti ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 385 cod. pen
Messina; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di evasione (art. 385 cod. pen.) e resistenza a pubblico ufficiale (art.
art. 337 cod. pen
pen.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA VITO CRISTIAN nato a ERICE il 06/12/1994 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di V.C. Messina; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di evasione (art. 385 cod. pen.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello.

I proposti motivi, relativi all'accertamento in punto di responsabilità poiché non era stata ritenuta attendibile la giustificazione dell'imputato rispetto alla versione dei fatti fornita dai verbalizzanti, sollecita, in presenza della compiuta e logica motivazione delle sentenze di merito, la rilettura diretta delle fonti di prova, inammissibile nel giudizio di legittimità. Del tutto generica la censura sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata e infraquinquennale e la misura di aumento di pena per la continuazione tra reati, aspetti che involgono, ciascuno, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione tenuto conto della omogeneità della condanna rispetto ai precedenti penali e della commissione del reato di resistenza in danno di più pubblici ufficiali (cfr. sul punto pagina 3 della sentenza impugnata nella quale è riportato analitico calcolo delle pena inflitta partendo da quella base di un anno di reclusione per il reato di evasione).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consiglie relatrice