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Ordinanza — n. 2345/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated robbery conviction for procedural defects and insufficient specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2345/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Naike Bianchi inadmissible, ordering her to pay court costs. Bianchi challenged the lower court's findings on her joint responsibility for aggravated robbery and failure to render aid, arguing the trial court erred in its factual assessment. The court rejected these claims because the appeals lacked specific legal grounds and merely repeated arguments already dismissed on appeal, violating the principle that the supreme court cannot re-evaluate evidence.

Regesto Legislator

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Art. 363, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 363, n. 2, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of evidence for that of the lower courts; appeals must be specific and cannot merely restate arguments already rejected.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specificity joint criminal responsibility omission of aid general mitigating circumstances procedural defects Cassazione Roma attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.
Art. 363, n. 2, lett. a) c.p.p.
Art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.
32347 del 18/06/2019, Ghouati, non massimata), deve ribadirsi che, nel caso di un reato pluri-offensivo, come quello di rapina per cui si procede, «ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
207944; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
Sez. 1, n. 923 del 22/06/1982, Mogavero
Sez. 1, n. 923 del 22/06/1982, Mogavero, Rv.
Sez. 2, n. 32347 del 18/06/2019, Ghouati
157229- 01; da ultimo Sez. 2, n. 32347 del 18/06/2019, Ghouati, non massimata), deve ribadirsi che, nel caso di un reato pluri-offensivo, come quello di rapina per cui si procede, «ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art.
Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, Minzolini
Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini
265831 - 01; Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI NAIKE nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 05/10/1990 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Naike Bianchi; considerato che i primi tre motivi di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il concorso nel reato di rapina aggravata (i primi due) e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di omissione di soccorso (il terzo), non sono formulati in termini consenti dalla legge in questa sede per un duplice ordine di ragioni: riproducendo profili di censura già svolti in appello e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare privi di specificità e soltanto apparenti, il ricorrente ha contestato la decisione dei giudici di merito perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle risultanze processuali, finendo così per prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza e/o attendibilità delle stesse, e, dunque, doglianze che esorbitano dal perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte; che, infatti, deve ribadirsi come sia preclusa a questa Corte la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle emergenze probatorie a quella compiuta nei precedenti gradi (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01), avendo l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione un orizzonte limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, nel caso di specie, i giudici di appello, chiarendo l'irrilevanza e la superabilità degli assunti difensivi, con lineare e non illogica motivazione, hanno sottolineato la presenza di un quadro probatorio completo e sufficiente a definire il contributo concorsuale dato dall'odierna ricorrente alla realizzazione dei reati lei ascritti e la sua piena consapevolezza in ordine all'esigenza di soccorso da parte della persona offesa (si vedano le pagg. 9 - 10 della impugnata sentenza); ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione posta a base della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità e conforme ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01), secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 11 della sentenza impugnata, ove si è sottolineata la gravità della condotta criminosa posta in essere in danno di un soggetto posto in condizioni di minorata difesa); osservato che anche il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione posta a base del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello congruamente assolto all'onere argomentativo sul punto (si veda pag. 11 della impugnata sentenza) che, infatti, premesso che il riconoscimento di tale diminuente implica una valutazione rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità qualora (come nel caso di specie) sia adeguatamente e logicamente motivato (cfr.

Sez. 1, n. 923 del 22/06/1982, Mogavero, Rv. 157229- 01; da ultimo Sez. 2, n. 32347 del 18/06/2019, Ghouati, non massimata), deve ribadirsi che, nel caso di un reato pluri-offensivo, come quello di rapina per cui si procede, «ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo» (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015 dep. 2016, Minzolini, Rv. 265831 - 01; Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.