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Ordinanza — n. 2340/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals for inadmissibility due to improper challenge of lower court's factual evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2340/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by three individuals inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants argued that the lower court erred in its assessment of evidence regarding aggravated robbery and failed to properly classify the crime as attempted rather than consummated. The court rejected these claims because the appeals were not formulated in legally permitted terms, as they sought to re-evaluate factual findings already examined by the territorial court.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be formulated in terms permitted by law; challenges to the lower court's evaluation of evidence are inadmissible as they exceed the scope of reviewing the logical argumentative apparatus of the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeals review of evidence factual evaluation aggravated robbery attempted vs consummated congiunzione dei procedimenti censure procedurali azione con domande successive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
207944; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill
(Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv.
Sez. U, n. 34952 del 19/4/2012, Reina
Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua
34952 del 19/4/2012, Reina, in motivazione; Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARRONE GIUSEPPE nato a BARLETTA il 10/02/1987 CAMPANELLA GIUSEPPE nato a CANOSA DI PUGLIA il 21/02/1990 ZIPPONE ANGELO RAFFAELE nato a TORINO il 21/11/1989 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Giuseppe Marrone, Giuseppe Campanella e Angelo Raffaele Zippone, proposti con il medesimo atto; letta la memoria difensiva depositata il 5 settembre 2025 per tutti e tre i ricorrenti; considerato che l'unico motivo di ricorso, articolato in due diverse censure, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di rapina aggravata (la prima), e mancata riqualificazione del fatto ascritto agli odierni ricorrenti come delitto di rapina solamente tentato e non consumato (la seconda), non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, prospettando doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, con logiche e congrue argomentazioni (si vedano le pagg. 4-7 della impugnata sentenza), invero, esso risulta volto a contestare la decisione dei giudici di merito ritenendola fondata su una valutazione asseritamente errata del materiale probatorio; che, infatti, a fronte delle dedotte doglianze tese a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza con riferimento a quanto emerso dalle intercettazioni ambientali eseguite, mentre deve ribadirsi come sia preclusa a questa Corte la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217), avendo l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione un orizzonte circoscritto, limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (così, Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, inoltre, deve evidenziarsi come il medesimo motivo di ricorso sia anche manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale, con congrua e lineare motivazione (si veda pag. 7 della impugnata sentenza), ha correttamente sottolineato l'impossibilità di configurare nel caso in esame la fattispecie tentata, anziché quella consumata, del delitto di rapina, facendo esatta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico». (Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858 - 01; conformemente, vedi Sez.

U, n. 34952 del 19/4/2012, Reina, in motivazione; Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il