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Ordinanza — n. 2162/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for contravention of art. 712 Penal Code due to generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2162/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Crivello Gaspare inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a change in the qualification of the offense and the recognition of a mitigating circumstance, but the appellate court had already addressed these points. The Supreme Court rejected these arguments as generic and unsupported, citing established jurisprudence regarding the distinction between theft and contravention based on subjective awareness of illicit origin.

Regesto Legislator

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Art. 712 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 133 cod. pen. The distinction between the crime of receiving stolen goods and the contravention of acquiring goods of suspected origin depends on the agent's subjective awareness of the illicit origin; furthermore, a general mitigating circumstance for minor property damage cannot be cumulatively applied with the special mitigation provided for in the contravention provision.

Parole chiave

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contravention of art. 712 subjective awareness cumulative mitigation inadmissible appeal penal code provisions origine delle merci prove acquisite illegalmente ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 712 cod. pen.
Letto il ricorso di Crivello Gaspare; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità e di mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
270179); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale di deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 648 cod. pen.
ed alla dosimetria della pena, è manifestamente infondato; che il diniego della diminuente è in linea con l'orientamento giurisprudenziale, condiviso dal collegio, secondo cui l'attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità non è compatibile con quella speciale di cui all'art. 648, comma quarto cod.
Art. 133 cod. pen.
285693); che la Corte di appello ha confermato la pena inflitta dal giudice di primo grado perché proporzionata al concreto disvalore del fatto e alla negativa personalità dell'imputato come attestata nel certificato penale in atti, così facendo corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 712 cod. pen
Letto il ricorso di Crivello Gaspare; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità e di mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod.
art. 133 cod. pen
285693); che la Corte di appello ha confermato la pena inflitta dal giudice di primo grado perché proporzionata al concreto disvalore del fatto e alla negativa personalità dell'imputato come attestata nel certificato penale in atti, così facendo corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa
Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera
Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato
246324; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv.
Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr
257237; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv.
Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIVELLO GASPARE nato a PALERMO il 16/02/1984 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Crivello Gaspare; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità e di mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., è generico (in quanto reiterativo di doglianze già dedotte con l'atto di appello e congruamente esaminate nella sentenza impugnata) e comunque manifestamente infondato avendo la Corte di appello dato conto della piena consapevolezza in capo all'imputato della provenienza furtiva del quadro da lui ricevuto e poi venduto a terzi, con conseguente esclusione della fattispecie di incauto acquisto; trattasi di assunto del tutto in linea con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza prevista dall'art. 712 cod. pen. consiste proprio nell'elemento psicologico nel senso che nel primo caso l'agente, come nel caso di specie, ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta (o comunque si rappresenta la concreta possibilità in tal senso, con relativa accettazione del rischio), mentre nel secondo caso in capo all'agente si configura una condotta colposa e cioè una mera mancanza di diligenza nel verificare l'origine del bene (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515;

Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. n. 270179); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale di deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed alla dosimetria della pena, è manifestamente infondato; che il diniego della diminuente è in linea con l'orientamento giurisprudenziale, condiviso dal collegio, secondo cui l'attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità non è compatibile con quella speciale di cui all'art. 648, comma quarto cod. pen, nella quale resta assorbita nel caso in cui, come nella specie, l'esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre il delitto di ricettazione all'ipotesi attenuata di cui a tale ultima disposizione, sicchè il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte ( Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693); che la Corte di appello ha confermato la pena inflitta dal giudice di primo grado perché proporzionata al concreto disvalore del fatto e alla negativa personalità dell'imputato come attestata nel certificato penale in atti, così facendo corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; gf ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il gio