Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2161/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding penalty determination and motivation vices in a plea agreement case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2161/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Davide D'Aita inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that reduced his sentence for money laundering through a plea agreement, citing defects in the court's reasoning. The court ruled that complaints about the penalty's calculation or lack of motivation are barred when they do not demonstrate the agreement's invalidity or the prosecutor's refusal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; In plea agreements, appeals to the Supreme Court regarding the penalty's determination or the judgment's motivation are inadmissible unless they prove the agreement's invalidity or the prosecutor's refusal.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea agreement appeal penalty determination motivation vices inadmissible appeal money laundering recidiva nell'infrazione pentito sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Letto il ricorso di D'Aita Davide; ritenuto che non è deducibile in questa sede l'unico motivo di ricorso con il quale si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata la quale, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Letto il ricorso di D'Aita Davide; ritenuto che non è deducibile in questa sede l'unico motivo di ricorso con il quale si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata la quale, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella
278170; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AITA DAVIDE nato a GIARRE il 02/08/1996 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di D'Aita Davide; ritenuto che non è deducibile in questa sede l'unico motivo di ricorso con il quale si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata la quale, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in un anno quattro mesi di reclusione ed euro 344,00 di multa, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva, per il delitto di riciclaggio; che, in tema di concordato in appello, è consentito il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, al vizio di motivazione che è oggetto del presente ricorso (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella, Rv. 285619); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025