Ordinanza — n. 2159/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO NAZARIO nato a SAN MARCO IN LAMIS11 10/09/1993 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO; Letto il ricorso di Gallo Nazario; ritenuto che con un unico motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione del fatto contestato in violenza privata o minaccia aggravata; che la censura attinente al deficit motivazionale non è consentita dovendosi richiamare, al riguardo, il principio affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge" (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che la denunciata erronea applicazione della legge penale è manifestamente infondata avendo la Corte di appello correttamente applicato il principio secondo cui i delitti di violenza privata e di minaccia hanno carattere generico e sussidiario, restando esclusi qualora sussista - come nella specie - il fine di procurarsi un ingiusto profitto (dolo specifico) che rende configurabile l'ipotesi delittuosa più grave, quale quella di rapina; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 2159/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge" (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che la denunciata erronea applicazione della legge penale è manifestamente infondata avendo la Corte di appello correttamente applicato il principio secondo cui i delitti di violenza privata e di minaccia hanno carattere generico e sussidiario, restando esclusi qualora sussista - come nella specie - il fine di procurarsi un ingiusto profitto (dolo specifico) che rende configurabile l'ipotesi delittuosa più grave, quale quella di rapina; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO NAZARIO nato a SAN MARCO IN LAMIS11 10/09/1993 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gallo Nazario; ritenuto che con un unico motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione del fatto contestato in violenza privata o minaccia aggravata; che la censura attinente al deficit motivazionale non è consentita dovendosi richiamare, al riguardo, il principio affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge" (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che la denunciata erronea applicazione della legge penale è manifestamente infondata avendo la Corte di appello correttamente applicato il principio secondo cui i delitti di violenza privata e di minaccia hanno carattere generico e sussidiario, restando esclusi qualora sussista - come nella specie - il fine di procurarsi un ingiusto profitto (dolo specifico) che rende configurabile l'ipotesi delittuosa più grave, quale quella di rapina; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 202