Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific connection to the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Picciolo inadmissible due to its generic and indeterminate nature. The appellant argued for a violation of law regarding the non-punishability cause under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found no correlation with the appellate court's specific evaluation of the vehicle braking system compromise. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal alleging a violation of the non-punishability cause must be specific and demonstrably connected to the reasoning of the decision under review; generic arguments lacking this correlation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCIOLO ANTONINO nato a MILAZZO il 23/12/1966 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonino Picciolo; ritenuto che l'unico motivo, con il quale si deduce si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, il ricorso è infatti privo di correlazione con le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata (pagg. 2 e 3 della sentenza) la quale ha operato una valutazione complessiva delle connotazioni concrete della condotta di reato (connpromissione del sistema frenante di una vettura), dando rilievo alla potenzialità offensiva della stessa sotto il profilo del pericolo cagionato alla persona offesa ed anche un numero indeterminato ed indeterminabile di utenti della strada; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.