Ordinanza — n. 2155/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FULLE THOMAS nato a MAGENTA il 07/08/1978 GALLO ALEX nato a GATTINARA il 22/11/1997 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 162-ter cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 2155/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FULLE THOMAS nato a MAGENTA il 07/08/1978 GALLO ALEX nato a GATTINARA il 22/11/1997 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Thomas Fulle e Alex Gallo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen. è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello (pag. 3 della sentenza) ha dato motivatamente conto che la condotta riparatoria non risultava provata e che la persona offesa aveva dichiarato di avere sostenuto, per la riparazione del camper oggetto della consumata truffa, un onere di spesa ben superiore all'acconto versato dagli imputati; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato avendo il collegio di merito motivato il diniego per assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso (pag. 3 della sentenza); che, per consolidato orientamento di questa Corte, l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre