Sentenza — n. 2154/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: JACOVITTI GIANFILIPPO nato a ROMA il 04/10/1961 NASTASI SALVATORE nato a CATANIA il 10/10/1965 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 641 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 2154/2026 — snpen · Corte di Cassazione: di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: JACOVITTI GIANFILIPPO nato a ROMA il 04/10/1961 NASTASI SALVATORE nato a CATANIA il 10/10/1965 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Gianfilippo Jacovitti e Salvatore Nastasi con i quali si deducono i seguenti motivi: 1)Verronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 641 cod. pen.; 2)Verronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., 3) la violazione di legge in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione della pena nei confronti di Salvatore Nastasi; rilevato che con memoria deposita in data 29/10/ 2025 la difesa dei ricorrenti ha depositato memoria difensiva documentando la rituale intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa dal reato di insolvenza fraudolenza in ragione dell'integrale risarcimento, con relativa accettazione da parte degli imputati tramite difensore munito all'uopo di procura speciale; ritenuto che il delitto di cui all'art. 641 cod. pen.
è procedibile solo su richiesta punitiva della persona offesa, sicchè va dichiarato estinto; non ricorrono le condizioni per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., mancando "evidenza di innocenza", come emerge dalla sentenza impugnata; ritenuto che, in difetto di diversa pattuizione, le spese, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., vanno poste a carico dei querelati;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali Così deciso, il giorno 18 novembre 20