Ordinanza — n. 2153/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSA' DAVIDE nato a SIRACUSA il 12/12/1974 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO; • Letto il ricorso di Davide Busà; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena è manifestamente infondato; che la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argonnentativo al riguardo risulta compiutamente assolto avendo la Corte di appello (pagina 3 della sentenza impugnata) evidenziato la congruità della pena irrogata dal primo giudice in rapporto al concreto disvalore del fatto e alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali anche specifici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 2153/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSA' DAVIDE nato a SIRACUSA il 12/12/1974 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Davide Busà; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena è manifestamente infondato; che la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argonnentativo al riguardo risulta compiutamente assolto avendo la Corte di appello (pagina 3 della sentenza impugnata) evidenziato la congruità della pena irrogata dal primo giudice in rapporto al concreto disvalore del fatto e alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali anche specifici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.