Italian Court dismisses appeals regarding sentencing discretion and lack of motivation in criminal cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued that the Court of Appeal failed to properly weigh generic mitigating circumstances against aggravating factors and miscalculated the penalty reduction for attempted extortion. The court rejected these claims, stating that the appellate court correctly exercised its discretionary power to balance the defendants' criminal history and conduct without committing logical error or arbitrariness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416 bis.1 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The appellate court's discretionary judgment on the equivalence of mitigating and aggravating circumstances, grounded in the gravity of conduct and personal history, is immune from cassation review unless it constitutes mere arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BAMUNDO SERGIO nato il 31/01/1991 MEOLA SALVATORE nato a NAPOLI il 15/06/1971 RICCIARDI SALVATORE nato a NAPOLI il 24/03/1982 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Sergio Bamundo, Salvatore Meola e Salvatore Ricciardi; considerato che il motivo ricorso comune a tutti gli imputati con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti, è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha richiamato in primo luogo la preclusione normativa di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e ha comunque ancorato il giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche alla recidiva e alle aggravanti diverse da quella del metodo mafioso alla gravità della condotta e della personalità degli imputati, gravati da precedenti penali (pag. 18 della sentenza impugnata); che il bilanciamento tra opposte circostanze implicao una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); considerato, infine, che anche il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Bamundo, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena con riferimento alla riduzione operata per il tentativo è manifestamente infondato avendo la Corte di appello parametrato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell'imputato al concreto disvalore della condotta estorsive tentata e al concreto ruolo da lui rivestito; la graduazione della pena fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nel caso in esame (cfr.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novem