Ordinanza — n. 2149/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHOU XIWIE nato il 02/07/1984 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO; Letto il ricorso di Xiujie Zhou; preso atto che in data 14/11/2025 il difensore ha depositato memoria scritta che è, tuttavia, tardiva in quanto depositata senza il rispetto del termine di 15 giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. e, pertanto, non può essere presa in considerazione (da ultimo Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2022, Altese, Rv. 287766); ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per mancata traduzione delle stesse ai sensi dell'art.143 cod. proc. pen., non è consentito non essendo stata dedotta con l'atto di appello, e neppure con la presente impugnazione, la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato che è il presupposto fondante il diritto alla conoscenza dei provvedimenti giudiziari in idioma a lui noto (da ultimo Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 2149/2026 — snpen · Corte di Cassazione: n. 10 del 29/09/2025, Ndiaye, allo stato non massimata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHOU XIWIE nato il 02/07/1984 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Xiujie Zhou; preso atto che in data 14/11/2025 il difensore ha depositato memoria scritta che è, tuttavia, tardiva in quanto depositata senza il rispetto del termine di 15 giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. e, pertanto, non può essere presa in considerazione (da ultimo Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2022, Altese, Rv. 287766); ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per mancata traduzione delle stesse ai sensi dell'art.143 cod. proc. pen., non è consentito non essendo stata dedotta con l'atto di appello, e neppure con la presente impugnazione, la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato che è il presupposto fondante il diritto alla conoscenza dei provvedimenti giudiziari in idioma a lui noto (da ultimo Sez.
U. n. 10 del 29/09/2025, Ndiaye, allo stato non massimata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.