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Ordinanza — n. 2147/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2147/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2147/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANDOLF0 SALVATORE nato a NAPOLI il 09/12/1975 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO; Letto il ricorso di Salvatore Landolfo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione in punto di giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede perché fondato su prospettazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dai giudici di secondo grado, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento evidenziando l'assenza di elementi di conforto alla tesi secondo cui i CD oggetto di imputazione erano stati acquistati dall'imputato e da lui successivamente masterizzati; ha altresì applicato corretti principi giuridici in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione che è stato individuato proprio nella mancanza di concreta giustificazione, al di là di una versione meramente assertiva, in ordine ai 660 supporti di provenienza illecita in quanto riprodotti e privi del marchio SIAE ( si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento di attenuanti generiche è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha motivatamente argomentato il diniego richiamando, da un lato, i precedenti penali della medesima specie a carico dell'imputato e pertanto uno dei paramenti di cui all'art. 133 cod. pen. e, dall'altro, l'assenza di elementi positivamente valutabili; che tale costrutto è corretto in quanto non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); considerato, quanto alla intervenuta prescrizione del reato al momento del deposito del ricorso, che l'inammissibilità del ricorso proposto, in assenza della instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare l'invocata causa estintiva maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 2147/2026 — snpen · Corte di Cassazione: U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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test SIEC canoni non corrisposti natura dell'infrazione difesa contro le pratiche commerciali illecite ricorso per inadempienza difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Salvatore Landolfo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione in punto di giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANDOLF0 SALVATORE nato a NAPOLI il 09/12/1975 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Landolfo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione in punto di giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede perché fondato su prospettazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dai giudici di secondo grado, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento evidenziando l'assenza di elementi di conforto alla tesi secondo cui i CD oggetto di imputazione erano stati acquistati dall'imputato e da lui successivamente masterizzati; ha altresì applicato corretti principi giuridici in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione che è stato individuato proprio nella mancanza di concreta giustificazione, al di là di una versione meramente assertiva, in ordine ai 660 supporti di provenienza illecita in quanto riprodotti e privi del marchio SIAE ( si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento di attenuanti generiche è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha motivatamente argomentato il diniego richiamando, da un lato, i precedenti penali della medesima specie a carico dell'imputato e pertanto uno dei paramenti di cui all'art. 133 cod. pen. e, dall'altro, l'assenza di elementi positivamente valutabili; che tale costrutto è corretto in quanto non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); considerato, quanto alla intervenuta prescrizione del reato al momento del deposito del ricorso, che l'inammissibilità del ricorso proposto, in assenza della instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare l'invocata causa estintiva maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno