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Ordinanza — n. 2145/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2145/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2145/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITO CIRO nato a NAPOLI il 21/12/1984 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO; Letto il ricorso di Ciro De Vito; ritenuto che con un unico motivo di ricorso si deducono la violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale e al giudizio di responsabilità; che il primo profilo di doglianza è manifestamente infondato avendo il collegio di merito (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata) dato motivatamente ampiamente conto della sufficienza del compendio probatorio ai fini della decisione; la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (SU, n. 12602 del 17.12.2015- dep. 2016, Ricci, Rv. 266820), sicché il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, me deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato che, nella specie è del tutto adeguato (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2145/2026 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 2110 del 23/11/1995- dep. 1996, Fachini, Rv. 203764 e successivamente Sez. 3 n. 7680 del 13/01/2027, Loda, Rv. 269373; Sez. 3, n. 34625 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522); che il secondo profilo di censura è totalmente generico in quanto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono limitandosi il ricorrente a dolersi della mancata assoluzione dell'imputato, senza alcun confronto con il costrutto argomentativo fondante il giudizio di responsabilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali abbandono del procedimento penale condono delle spese procedurali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITO CIRO nato a NAPOLI il 21/12/1984 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ciro De Vito; ritenuto che con un unico motivo di ricorso si deducono la violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale e al giudizio di responsabilità; che il primo profilo di doglianza è manifestamente infondato avendo il collegio di merito (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata) dato motivatamente ampiamente conto della sufficienza del compendio probatorio ai fini della decisione; la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (SU, n. 12602 del 17.12.2015- dep. 2016, Ricci, Rv. 266820), sicché il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, me deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato che, nella specie è del tutto adeguato (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995- dep. 1996, Fachini, Rv. 203764 e successivamente Sez. 3 n. 7680 del 13/01/2027, Loda, Rv. 269373; Sez. 3, n. 34625 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522); che il secondo profilo di censura è totalmente generico in quanto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono limitandosi il ricorrente a dolersi della mancata assoluzione dell'imputato, senza alcun confronto con il costrutto argomentativo fondante il giudizio di responsabilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre