Criminal appeal dismissed for late submission of brief and lack of specific grounds regarding sentencing increase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Mohammed Chahmoune inadmissible due to the late submission of his written defense. The defense was filed after the statutory 15-day period preceding the hearing, violating Article 611 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the court rejected the substantive argument regarding the sentencing increase as generic and unsupported, noting the lower court had already addressed the gravity of the satellite crimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 133, cod. pen.: An appeal is inadmissible if the written defense is filed outside the prescribed time limit, and generic arguments regarding sentencing increases without specific factual refutation are rejected.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAHMOUNE MOHAMMED (CUI 04728GZ) nato il 08/10/1995 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mohamnned Chahmoune; preso atto che in data 14/11/2025 il difensore ha depositato memoria scritta che è, tuttavia, tardiva in quanto depositata senza il rispetto del termine di 15 giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. e, pertanto, non può essere presa in considerazione; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza di motivazione in relazione all'aumento operato ex art. 81 cod. pen., è generico e comunque manifestamente infondato poiché la Corte di appello si è pronunciata espressamente sul punto, con corretta applicazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., evidenziando la gravità dei reati satellite di rapina e lesioni personali già definitivamente giudicati, entrambi commessi sempre in danno della persona offesa del presente procedimento; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.