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Ordinanza — n. 2141/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal non-prosecution and suspended sentence grounds as manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2141/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Adama Diop inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution under Article 131 bis of the Penal Code and a suspended sentence, claiming the lower court erred in its assessment. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the appellate court correctly evaluated the specific circumstances of the counterfeit goods case and the defendant's prior suspension history.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 166 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's discretionary assessment of the case's particularities regarding non-prosecution or suspended sentence eligibility is immune from logical defects and legally sound.

Parole chiave

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criminal non-prosecution suspended sentence appeal inadmissibility manifestly unfounded discretionary assessment counterfeit goods prior suspension contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Letto il ricorso di Adanna Diop; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod.
Art. 166 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
Letto il ricorso di Adanna Diop; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP ADAMA nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Adanna Diop; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte di appello - con valutazione discrezionale tipica del giudice di merito ed immune da vizi logici — escluso la particolare tenuità del fatto alla luce della sua valutazione complessiva (detenzione per la vendita di 26 borsette e di 6 portafogli con marchio contraffatto), in aderenza al principio secondo cui il giudizio sotteso all' applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. consiste proprio nell'esame di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e la mancanza della motivazione in punto di mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato perché lamenta asseriti difetti della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, che ha correttamente rilevato il difetto dei presupposti di legge per il riconoscimento di tale beneficio in quanto in precedenza già concesso all'imputato per due volte (come emerge dal certificato penale in atti); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 202