Italian Court dismisses appeal due to irregular waiver and lack of specific argumentation against lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Luigi Bortolin inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Although the appellant submitted a waiver on October 29, 2025, it was deemed irregular because it lacked the required authentication of the signature to confirm the voluntary abandonment of the right to appeal. Furthermore, the substantive arguments regarding violations of Articles 56-629 and 605 of the Penal Code were rejected as mere repetitions of the second-instance judgment without new specific criticism, while the court upheld the lower court's assessment of witness credibility and the distinction between kidnapping and extortion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) and Art. 360, n. 1, lett. b) of the Code of Criminal Procedure; An appeal is inadmissible if the waiver of the right to appeal is not formally authenticated, and substantive grounds are rejected if they merely repeat the lower court's reasoning without providing specific, arguable criticism of the factual findings or legal application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORTOLIN PIETRO LUIGI (CUI 02Z4K35) nato a LATINA il 29/04/1987 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pietro Luigi Bortolin; rilevato che in data 29/10/2025 è stata depositata rinuncia al ricorso che, tuttavia, è irrituale in quanto difetta l'autenticazione della sottoscrizione apposta in calce dall'imputato, formalità necessaria per conferire certezza alla dichiarata volontà abdicativa; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 56-629 e 605 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, non sono consentiti perché, oltre a prospettare mere doglianze in punto di fatto, si risolvono nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte con l'atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, il collegio di merito (pagg. 3-6 della motivazione della sentenza impugnata) ha vagliato- confrontandosi con tutte le deduzioni contenute nell'atto di appello e qui pedissequamente riproposte- i portati dichiarativi della persona offesa Loris Salvatori e di Sara Santucci, ritenuti attendibili in quanto assistiti da elementi di riscontro; in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità del dichiarante è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato assorbimento del delitto di sequestro di persona in quello di estorsione è manifestamente infondato; che, al riguardo, i giudici di secondo grado hanno correttamente evidenziato come la privazione della libertà personale di Salvatori per costringerlo a pagare un debito di droga era durata ben quattro ore, così protraendosi ben oltre il tempo strettamente necessario per la realizzazione delle violenze e minacce strumentali all'azione estorsiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18