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Ordinanza — n. 2139/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prescription of theft, ruling recidiva extends the limitation period legally.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2139/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Delon Dinnovic inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued that the theft had expired under the ordinary limitation period, but the court found his arguments contrary to established law. The court ruled that the defendant's recidiva acts extended the limitation period to 22 years and 2 months, preventing the statute of limitations from expiring before the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 161, comma 2, cod. pen.: The recidiva acts extend both the ordinary and maximum limitation periods for the crime of theft, without violating the principle of ne bis in idem or Article 4 of Protocol No. 7 of the ECHR.

Parole chiave

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prescrizione delitto recidiva estintiva limitazione penale furto ricettato ne bis in idem Protocollo 7 CEDU Corte di Cassazione guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 2, cod. pen.
Art. 161, comma 2, cod. pen.
pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod.
Art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU
pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Delon Dinnovic; ritenuto che l'unico motivo, con il quale la mancata declaratoria di estinzione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce'
Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione» (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv.
Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta
285267 — 01 - Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv.
Corte EDU, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine c. Russia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMOVIC DELON nato a BUSSOLENGO il 01/09/1975 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Delon Dinnovic; ritenuto che l'unico motivo, con il quale la mancata declaratoria di estinzione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. per prescrizione intervenuta in data antecedente alla sentenza di primo grado, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui la Corte di appello si è correttamente uniformata; che, invero, la recidiva reiterata, nella specie ritenuta in capo all'imputato e non contestata nell'atto di appello, è circostanza ad effetto speciale, che incide sia sul calcolo del termine prescrizionale ordinario del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.

Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione» (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv. 285267 — 01 - Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01); che, conseguentemente, il termine di prescrizione del delitto di ricettazione decorrente, in favor rei, dal 20/03/2010 (giorno della denuncia di furto della vettura ricettata), è pari ad anni 22, mesi 2 e giorni 20 e maturerà il 10 giugno 2032; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 202